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Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni alle aziende delle aree di crisi industriale

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con Circolare direttoriale del 5 settembre 2025, n. 2006 – ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni, ex lege n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  3. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
  4. non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  5. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  6. aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  7. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
  8. nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

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