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Cumulo giuridico tributi locali: anche per gli omessi versamenti su più anni

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 11056/2026, ha riconosciuto l’applicabilità del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 ante D.Lgs. n. 87/2024, alle violazioni relative ai tributi locali contestate per più annualità, anche nelle ipotesi di omesso versamento.

La decisione si inserisce nel progressivo superamento dell’indirizzo secondo cui il cumulo giuridico non si applica in caso di omesso versamento, infatti: “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (Ordinanza 5744/2021 – Cass. 27068/20171540/2017 e 8148/2019).”

Tale impostazione, fondata sulla distinzione tra le singole obbligazioni tributarie periodiche, non considera tuttavia il collegamento esistente tra condotte omogenee reiterate nel tempo.

La Corte romana infatti valorizza invece il collegamento sostanziale tra le condotte omissive reiterate nel tempo, ritenendo che, quando le violazioni riguardano il medesimo rapporto tributario e presentano identici presupposti oggettivi, ricorra una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.

In tale ipotesi la sanzione non deve essere determinata mediante la sommatoria degli importi riferiti alle singole annualità, ma applicando la sanzione relativa alla violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.

La Corte di Cassazione aveva già affermato che l’omessa presentazione della dichiarazione Ici per più annualità, pur configurando autonome violazioni per ciascun periodo d’imposta, può beneficiare della disciplina della continuazione quando le condotte risultino oggettivamente collegate (Cass. n. 13845/2018). Tale criterio è stato successivamente esteso anche alle ipotesi di omesso o insufficiente versamento riferite a più annualità, qualora gli accertamenti siano fondati sui medesimi elementi presupposti (Cass. n. 26921/2025).

La sentenza n. 11056/2026 ritiene tali principi applicabili, per identità di ratio, anche agli altri tributi locali, tra cui IMU e TARI.

In particolare, la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997 trova applicazione anche nei confronti dei tributi locali, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla TARI e alla TARSU (CGT di 2° grado della Campania, sentenza n. 2561/2026).

Il cumulo giuridico non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole obbligazioni tributarie relative ai diversi anni d’imposta, ma incide esclusivamente sulla quantificazione della sanzione, evitando un’applicazione meramente cumulativa delle penalità previste per ciascuna violazione.

Ne deriva che l’istituto deve essere valutato anche quando l’ente locale abbia notificato distinti avvisi di accertamento per le diverse annualità, poiché il presupposto della continuazione riguarda la connessione tra le condotte e non il numero degli atti impositivi emessi.

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