Dal forfetario al semplificato: CPB con regole del “forfait”
Per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del CPB 2024-2025, tale fattispecie non rappresenta una condizione preclusiva per l’accesso al concordato, salvo però l’eventuale superamento della soglia di 150.000 euro di compensi nel 2024.
Nei fatti, nonostante il passaggio al regime semplificato su base volontaria nel 2024, avendo aderito al CPB da soggetto forfetario come da compilazione del quadro LM (Modello Redditi 2024, redditi p.i. 2023), l’Istante sarà tenuto ad applicarne le corrispondenti regole, come previsto dal D.Lgs. n. 13/2024, incluse quelle relative alle cause di cessazione del CPB.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 87/2026.
L’art. 11, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 include tra le cause di esclusione dal CPB le ipotesi in cui il contribuente aderisce, per il primo periodo di imposta oggetto del CPB, al regime forfetario.
Con la FAQ n. 3 del 15 ottobre 2024, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è stato specificato che:
- non essendo prevista nel D.Lgs. n. 13/2024 una fattispecie analoga per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d’imposta oggetto di CPB,
- si deve, pertanto, ritenere che la fattispecie de qua non rappresenti una condizione preclusiva per l’accesso al CPB.
Dunque, nel caso prospettato nell’istanza, la circostanza che il contribuente nel 2023 ha applicato il Regime Forfetario, aderendo al CPB in qualità di soggetto forfetario, e che nel 2024 ha invece optato per il passaggio al regime semplificato, non rappresenta una causa di esclusione dal CPB né determina una cessazione del CPB stesso.
Detto ciò, entra però in gioco l’art. 32 del D.Lgs. n. 13/2024, lettera b-bis secondo cui “[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni: […] b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, maggiorato del 50 per cento”.
Come da circolare n. 18/2024, il legislatore ha inteso individuare una soglia maggiorata del 50% rispetto a quella ordinariamente prevista per la fuoriuscita dal Regime Forfetario, al fine di dare stabilità e certezza all’assetto che si viene a definire a seguito della adesione al CPB.
Pertanto:
- se il contribuente forfetario dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 100.000 euro ma comunque non eccedenti l’importo di 150.000 euro, si avrà la fuoriuscita immediata (ossia, nel corso dello stesso anno in cui il limite di 100.000 euro è superato) dal Regime Forfetario,
- ma non anche dal CPB che continuerà così a produrre i propri effetti.
Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’art. 32, comma 1, lettera b-bis) citata, del D.Lgs. n. 13/2024.
Nel caso concreto, considerato che nei confronti dell’Istante si applicheranno le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 13/2024 relative ai soggetti forfetari e non quelle riferite ai soggetti ISA, di conseguenza: avendo dichiarato di superare la soglia dei 150.000 euro di ricavi/compensi nel 2024, si configurerà la causa di cessazione dal CPB di cui all’art. 32, comma 1, lettera b-bis), del citato D.Lgs. per lo stesso 2024 (e 2025).



