Passa al contenuto principale

Debiti fuori dalla Rottamazione-quinquies: verifica sulle rate ricalcolate dei piani “misti”

|

La Rottamazione-quinquies, disciplinata dall’art. 1, commi 82–101, della Legge n. 199/2025, poteva essere sfruttata anche per carichi già compresi in piani di rateizzazione in corso ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Una particolare attenzione era richiesta quando il medesimo piano comprendeva sia debiti ammessi alla definizione agevolata sia carichi esclusi.

Si pensi, ad esempio, a una dilazione “mista” comprendente un debito per omesso versamento IMU e somme derivanti dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

In presenza dei relativi requisiti, soltanto queste ultime potevano essere ricomprese nella domanda di Rottamazione-quinquies.

Per effetto della presentazione dell’istanza, gli obblighi di pagamento delle precedenti rateazioni sono stati sospesi, ai sensi dell’art. 1, comma 91, lett. b), della Legge n. 199/2025, esclusivamente con riferimento ai carichi oggetto della definizione, fino al 31 luglio 2026, data di scadenza della prima o unica rata della Rottamazione.

La distinzione assume particolare rilievo nei cosiddetti piani “misti”.

Come confermato anche da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i debiti non rottamabili inseriti nello stesso piano non ha operato alcuna sospensione:

  • il contribuente doveva quindi continuare a rispettare le relative scadenze,
  • tenendo conto anche del numero di rate non versate rilevante ai fini della decadenza dalla dilazione.

Il passaggio decisivo si è verificato il 31 luglio 2026.

Alla stessa data, ai sensi del comma 94, lett. a), le rateizzazioni relative ai debiti per i quali la Rottamazione-quinquies è stata accolta sono state automaticamente revocate dopo l’avvenuta sospensione degli stessi carichi “definibili”.

Nei piani misti la revoca e dapprima la sospensione operava, di fatto, limitatamente ai carichi confluiti nella definizione agevolata, mentre il piano prosegue per i debiti rimasti esclusi.

Di conseguenza, a questo punto era opportuno verificare il piano ricalcolato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli importi delle rate residue.

Dopo l’acquisizione a sistema della revoca ex lege, infatti, le rate riferite ai soli carichi non rottamabili sono state rimodulate ed è possibile ottenere i nuovi moduli di pagamento aggiornati attraverso:

  • l’area riservata del portale nella sezione dedicata ai piani di rateizzazione,
  • mediante il modello RD1 o
  • presso gli sportelli territoriali.

Per il pagamento dei soli debiti non ammessi alla Rottamazione resta inoltre disponibile il servizio “Paga online” del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell’App Equiclick.

La stessa FAQ dell’Agente della riscossione indica espressamente tale possibilità per i contribuenti con piani contenenti contemporaneamente carichi definibili e non definibili.

In questa fase, quindi, per chi aveva una dilazione “mista” il controllo non riguarda più la sospensione delle rate: occorre soprattutto verificare che il piano residuo sia stato correttamente ricalcolato e che i successivi pagamenti vadano ad incidere sugli importi aggiornati anche per intercettare eventuali ipotesi di decadenza del piano ex art. 19.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta