Debiti fuori dalla Rottamazione-quinquies: verifica sulle rate ricalcolate dei piani “misti”
La Rottamazione-quinquies, disciplinata dall’art. 1, commi 82–101, della Legge n. 199/2025, poteva essere sfruttata anche per carichi già compresi in piani di rateizzazione in corso ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Una particolare attenzione era richiesta quando il medesimo piano comprendeva sia debiti ammessi alla definizione agevolata sia carichi esclusi.
Si pensi, ad esempio, a una dilazione “mista” comprendente un debito per omesso versamento IMU e somme derivanti dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
In presenza dei relativi requisiti, soltanto queste ultime potevano essere ricomprese nella domanda di Rottamazione-quinquies.
Per effetto della presentazione dell’istanza, gli obblighi di pagamento delle precedenti rateazioni sono stati sospesi, ai sensi dell’art. 1, comma 91, lett. b), della Legge n. 199/2025, esclusivamente con riferimento ai carichi oggetto della definizione, fino al 31 luglio 2026, data di scadenza della prima o unica rata della Rottamazione.
La distinzione assume particolare rilievo nei cosiddetti piani “misti”.
Come confermato anche da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i debiti non rottamabili inseriti nello stesso piano non ha operato alcuna sospensione:
- il contribuente doveva quindi continuare a rispettare le relative scadenze,
- tenendo conto anche del numero di rate non versate rilevante ai fini della decadenza dalla dilazione.
Il passaggio decisivo si è verificato il 31 luglio 2026.
Alla stessa data, ai sensi del comma 94, lett. a), le rateizzazioni relative ai debiti per i quali la Rottamazione-quinquies è stata accolta sono state automaticamente revocate dopo l’avvenuta sospensione degli stessi carichi “definibili”.
Nei piani misti la revoca e dapprima la sospensione operava, di fatto, limitatamente ai carichi confluiti nella definizione agevolata, mentre il piano prosegue per i debiti rimasti esclusi.
Di conseguenza, a questo punto era opportuno verificare il piano ricalcolato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli importi delle rate residue.
Dopo l’acquisizione a sistema della revoca ex lege, infatti, le rate riferite ai soli carichi non rottamabili sono state rimodulate ed è possibile ottenere i nuovi moduli di pagamento aggiornati attraverso:
- l’area riservata del portale nella sezione dedicata ai piani di rateizzazione,
- mediante il modello RD1 o
- presso gli sportelli territoriali.
Per il pagamento dei soli debiti non ammessi alla Rottamazione resta inoltre disponibile il servizio “Paga online” del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell’App Equiclick.
La stessa FAQ dell’Agente della riscossione indica espressamente tale possibilità per i contribuenti con piani contenenti contemporaneamente carichi definibili e non definibili.
In questa fase, quindi, per chi aveva una dilazione “mista” il controllo non riguarda più la sospensione delle rate: occorre soprattutto verificare che il piano residuo sia stato correttamente ricalcolato e che i successivi pagamenti vadano ad incidere sugli importi aggiornati anche per intercettare eventuali ipotesi di decadenza del piano ex art. 19.



