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Deducibilità svalutazione crediti: fuori dal plafond i crediti coperti da polizza assicurativa

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Ai fini della determinazione della base di calcolo del limite di deducibilità ammesso per la svalutazione dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, sono esclusi quei componenti dei crediti commerciali iscritti in bilancio e coperti dai massimali delle polizze assicurative sottoscritte, senza tener conto delle franchigie.

Dunque, non concorrono al plafond dei crediti cui risulta commisurata la deduzione forfetaria ammessa per legge, quelli coperti da garanzia ossia coperti dai massimali previsti dalle polizze assicurative sottoscritte senza tener conto delle franchigie previste.

Può essere così riassunta la Risposta n. 340/2023 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 5 giugno.

Con la circolare n. 26/E del 2013 è stato precisato che per le imprese industriali, la normativa fiscale, ex art. 106 del TUIR, stabilisce, in ciascun esercizio, la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nella misura dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da cessione di beni e dalle prestazioni di servizi che hanno dato origine ai ricavi dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 1, del TUIR.

Ulteriore limitazione prevista dalla norma è quella secondo cui il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” non deve superare il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.

Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso” (art. 106, comma 2 del TUIR, secondo capoverso).

Nella citata circolare n. 26/E del 2013 si precisa, tra l’altro, che sono esclusi dall’ambito di applicazione delle deduzioni delle perdite su crediti di modesto importo, i crediti assistiti da garanzia assicurativa, già irrilevanti nella disciplina di svalutazione dell’art. 106 del TUIR, per i quali l’inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell’assicuratore.

In altri termini, proprio in considerazione dell’assenza di rischio per i crediti assicurati, la predetta tipologia di crediti devono essere esclusi ai fini della base di calcolo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, di cui all’art. 106 del TUIR.

In tal senso, si veda anche la Corte di Cassazione, sentenza 30 aprile 2014, n. 9433.

Da qui, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono esclusi dal conteggio dei crediti ai sensi dell’art. 106, comma 1 del TUIR, quei componenti dei crediti commerciali iscritti in bilancio coperti dai massimali previsti dalle polizze assicurative sottoscritte senza tener conto delle franchigie previste.

Resta fermo che le eventuali franchigie concorreranno alla determinazione delle perdite su crediti, nei periodi d’imposta in cui saranno soddisfatti i requisiti di cui all’art. 101, comma 5 del TUIR.

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