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Deduzione extracontabile subordinata alla compilazione del quadro EC

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Ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera b), del Tuir, nella versione previgente alle modifiche disposte dall’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: […] b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi”.

Pertanto, la deduzione degli ammortamenti anticipati di beni materiali nel conto economico era ammissibile purché fosse compilato l’apposito prospetto (Quadro EC) della dichiarazione dei redditi della società, contenente informazioni relative ai componenti negativi non transitati nel conto economico. In mancanza di tale registrazione, veniva meno la neutralità dei componenti negativi sul piano civilistico, contabile e fiscale (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26398).

Ora, con la sentenza 6 novembre 2019, n. 34750, depositata lo scorso 31 dicembre, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che “Tale adempimento [compilazione del quadro EC, ndr] non riveste carattere meramente formale”, poiché la disciplina dettata dall’art. 109, comma 4, lett. b) TUIR, come modificato dall’art. 1, d.lgs.12 dicembre 2003, n. 344, applicabile all’anno d’imposta 2004, ammetteva che alcuni componenti negativi di natura tributaria potessero essere dedotti dalla base imponibile in via extracontabile, senza necessità di transitare nel conto economico, esclusivamente sulla base della loro segnalazione nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi”. Di conseguenza – hanno precisato i giudici di legittimità – “la mancata indicazione nella dichiarazione preclude la possibilità, in base al chiaro disposto legislativo, di dedurre l’ammortamento anticipato”.

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