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Deduzione forfetaria autotrasportatori: pubblicati gli importi 2026

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa del 23 giugno 2026, ha reso note le misure delle agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è riconosciuta una deduzione forfetaria per spese non documentate pari a 48 euro per ciascun giorno di attività, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati. La deduzione spetta una sola volta per ogni giornata lavorativa.

Per i trasporti effettuati all’interno del Comune, l’agevolazione è riconosciuta in misura ridotta, pari al 35% dell’importo previsto per i trasporti extra-comunali.

Trasferta Deduzione forfetaria giornaliera
Nel Comune in cui ha sede l’impresa € 16,80
  • all’interno della Regione e delle Regioni confinanti
  • oltre il predetto ambito territoriale
€ 48,00

Appare utile ricordare le modalità operative per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La deduzione deve essere indicata nei modelli Redditi 2026 PF e SP:

  • nel quadro RF, rigo RF55, utilizzando i codici 43 (trasporti extra-comunali) e 44 (trasporti comunali),
  • e nel quadro RG, rigo RG22, con i codici 16 e 17, rispettivamente riferiti alle medesime tipologie di trasporto.

Inoltre, relativamente alle deduzioni riferite ai trasporti effettuati all’interno del Comune è necessario compilare anche il rigo RS401 (codice aiuto “46”).

L’ammontare dell’aiuto spettante da indicare a campo 17 consiste nel risparmio d’imposta corrispondente alla deduzione.

La deduzione in esame, come precisato nelle istruzioni del quadro F del mod. ISA va indicata a rigo F17, campo 1.

Le deduzioni forfetarie non sono deducibili ai fini IRAP da parte delle società di persone (come noto, le imprese individuali non sono più soggette all’imposta).

Riferimenti normativi:

  • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato 23 giugno 2026, n. 73
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 23 giugno 2026

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