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Definizione agevolata delle liti pendenti: al via il canale web fino al 30 giugno

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È attivo dal 15 marzo 2023 e fino al prossimo 30 giugno, il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Diventa questa quindi la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022,art. 1, commi da 186 a 202).

Superata, invece, la modalità “provvisoria” stabilita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio che, nelle more dell’attivazione del canale telematico, consentiva la presentazione della domanda via pec.

 

Definizione agevolata delle liti pendenti
Cosa Definizione agevolata controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Controversie/Atti definibili Possono essere definite le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi (vedi cartelle esattoriali).
Controversie/atti non definibili
  • Controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;
  • dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni;
  • risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  • imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Riduzione interessi e sanzioni In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le liti aperte in Cassazione per le quali il Fisco risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere chiuse con il versamento del 5% del valore.
Per definire le liti che riguardano soltanto sanzioni non collegate al tributo occorre versare invece:

  • il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia,
  • il 40% negli altri casi.
Modalità di pagamento e lieve inadempimento È esclusa la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Nell’ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (lieve inadempimento).
Termine invio delle domande Le domande di adesione devono essere presentate all’Agenzia entro il 30 giugno 2023 attraverso la procedura web disponibile sul sito delle Entrate.

Per ogni lite deve essere presentata una distinta domanda di definizione.

Rateazione Il contenzioso con il Fisco si considera definitivamente cessato con la presentazione della domanda e il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se l’importo da versare è zero per il perfezionamento della procedura è sufficiente la domanda.

È possibile usufruire del pagamento rateale soltanto per gli importi che superano i 1.000 euro.

Chiarimenti di prassi Circolare 2/E/2023

 

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