Definizione agevolata delle liti pendenti: possibile inviare online la domanda
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Da ieri è possibile inviare – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie: lo ha reso noto la stessa Agenzia attraverso un comunicato stampa.
Per inviare la domanda, distinta per ciascuna controversia tribtaria, è possibile accedere all’area riservata dei canali Entratel o Fisconline e – all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere” – selezionare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- si deve trattare di controversie tributarie:
- nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate;
- che abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
- in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- sono escluse dalla definizione le controversie:
- relative ad atti privi di natura impositiva;
- concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- l’istanza di accesso alla definizione agevolata dev’essere presentata entro il 31 maggio 2019;
- la domanda – esente dall’imposta di bollo – dev’essere necessariamente trasmessa in via telematica;
- l’invio dev’essere effettuato obbligatoriamente secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite un intermediario ex art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. In tal caso la domanda, compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per la trasmissione telematica entro la citata scadenza;
- presso un ufficio territoriale di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito;
- la materia è disciplinata:
- dall’art. 6 del decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136), e del successivo art. 7, comma 2, lettera b), e 2, per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche;
- dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2019, n. 39209.