Definizione delle controversie tributarie: sanzioni da violazioni in materia di transfert pricing
La sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni sanabili con la definizione agevolata delle liti tributarie commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022; questo perché si tratta di una sanzione correlata ad un tributo che non è stato corrisposto, essendo, nel caso di specie, sottoposto a procedura amichevole avviata tra Stati ex articoli 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la Risposta n. 437/2023 del 26 settembre.
In virtù delle previsioni di cui ai commi da 186 a 205 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (vedi art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);
- del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).
Le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
La domanda per accedere alla definizione agevolata può essere presentata entro il 2 ottobre, per ciascuna controversia autonoma, da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Detto ciò, nel caso specifico analizzato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 437/2023, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfert pricing non rientra tra le sanzioni sanabili con la definizione agevolata delle liti tributarie. Per ricorrere alla definizione delle liti, sarebbe necessario che il tributo da cui discende l’irrogazione della sanzione fosse pagato, anche sfruttando modalità diverse da quella corrispondente alla definizione delle liti tributarie.
In sintesi, rispetto alla posizione dell’istante, rimane ferma la possibilità di rinunciare alle procedure amichevoli in corso (vedi premessa) e procedere al pagamento dell’imposta.
Ciò consentirebbe di sfruttare la definizione agevolata delle liti per le sole sanzioni, ex comma 191 della Legge di Bilancio 2023 (controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono).