Delega su conto corrente ed eredi: limite di operatività per il delegato
La Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 23868 del 26 agosto 2025 si è pronunciata su una controversia relativa alla ripetizione di indebito per un prelievo di somme da conto corrente compiuto da soggetto delegato in assenza di valida causa giustificativa.
Il caso trae origine da un rapporto successorio: l’attore, erede universale, chiedeva la restituzione di 100.000 euro, ritenuti indebitamente prelevati dal conto dei genitori deceduti dal soggetto delegato.
Nel dispositivo i giudici supremi hanno rigettato il ricorso proposto dalla delegata, confermando la sentenza della Corte d’Appello, secondo cui la mera esistenza di una delega ad operare sul conto corrente non è sufficiente di per sé a giustificare prelevamenti effettuati dal delegato.
Tale principio è coerente con l’orientamento civilistico secondo cui la delega bancaria conferisce un potere di gestione per conto altrui, ma non trasferisce alcun diritto di proprietà sulle somme presenti sul conto né autorizza automaticamente il delegato a prelevarle per finalità proprie.
La Corte ha affrontato in particolare la questione della causa giustificativa del prelevamento. La convenuta sosteneva che i prelievi rappresentassero una liberalità (donazione) dei titolari a suo favore.
I giudici hanno però osservato che, quando l’importo è significativo, non è ammissibile qualificare la somma come donazione se manca la forma richiesta dalla legge civile per le liberalità non di modico valore (l’atto pubblico previsto dall’art. 782 c.c.).
In assenza di prova della validità della causa liberale:
- i prelevamenti non trovano giustificazione giuridica e
- devono essere restituiti.
La sentenza n. 23868/2025 rappresenta dunque un importante principio di diritto: la delega bancaria, pur attribuendo il potere di compiere operazioni per conto del titolare, non può essere interpretata come titolo per l’appropriazione delle somme disponibili sul conto senza valida causa giuridica comprovata.
In presenza di trasferimenti patrimoniali significativi, l’assenza di un atto pubblico o altra documentazione idonea a comprovare la liberalità determina l’illegittimità del prelevamento e legittima la richiesta di restituzione in sede civile.
Il delegato non può dunque limitarsi ad esibire il documento di delega: deve dimostrare che l’operazione non è stata compiuta per sua appropriazione personale, ma era effettivamente destinata al soddisfacimento di un interesse del delegante.



