Passa al contenuto principale

Derivazione rafforzata anche per le microimprese: le indicazioni di Assonime

|

Con la circolare n. 17, pubblicata in data 24 giugno 2026, Assonime ha analizzato le principali novità che caratterizzano i modelli REDDITI SC 2026 e IRAP 2026.

Tra queste, una particolare disamina ha riguardato l’estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese, come da previsioni di cui al D.Lgs. n. 192/2025 che ha nuovamente modificato l’art. 83, comma 1, terzo periodo del TUIR: “Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali (…) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili.

Con tale intervento dunque si ampia la portata applicativa del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio:

  • oltre che in forma ordinaria come già prevedeva il D.L. n. 73/2022 conv. Legge n. 122/2022, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022,
  • anche in forma abbreviata.

Nei fatti, anche per le microimprese con bilancio abbreviato viene ammessa la possibilità di riconoscere rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai Principi contabili anche per le realtà di minori dimensioni.

Viene in tal modo rafforzato il legame di consequenzialità tra contabilità civilistica e determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali.

Secondo Assonime l’intervento del legislatore ha avuto come ratio quella di era quello completare il processo di ampliamento del perimetro delle imprese che adottano il principio di derivazione rafforzata, in linea con l’evoluzione dei principi contabili nazionali, che (per effetto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015) prevedono criteri di redazione del bilancio sempre più allineati a quelli IAS/IFRS.

L’art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 192/2024 stabilisce inoltre che, in caso di applicazione alle micro imprese del principio di derivazione rafforzata, trova applicazione

  • il regime transitorio di neutralità fiscale in essere – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (e, quindi, dal 2024, per i soggetti “solari”) – dall’art. 10 del D.Lgs. n. 192/2024, per le fattispecie di cambiamento di principi contabili, nonché
  • il nuovo regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono per effetto di tale regime transitorio.

Nella fattispecie rientrano, quindi, anche le micro imprese che passano alla redazione del bilancio in forma abbreviata per effetto delle disposizioni in esame.

Secondo Assonime, in particolare, il regime transitorio e il relativo regime di riallineamento trovano applicazione sia in relazione alle micro imprese che adottano il bilancio in forma abbreviata a partire dal 2025, sia in relazione alle micro imprese che, avendo già adottato il bilancio in forma abbreviata in esercizi precedenti, nel periodo d’imposta 2025 passano al regime di derivazione rafforzata.

Assonime si è soffermata altresì sugli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria.

A tal riguardo, come già ribadito nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2025: “in base a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 2435-ter del codice civile, gli “enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria” sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, con le modalità previste per le micro-imprese di cui al medesimo art. 2435-ter del codice civile. Anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-imprese, è confermato il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio (mediante l’accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata)”.

Secondo Assonime, gli enti d’investimento e le imprese di partecipazione finanziaria “non sono in alcun modo assimilabili alle micro-imprese” e, sul piano fiscale, sono tenuti ad applicare il principio di derivazione rafforzata fin dal 2022 (coma da citato intervento del D.L. n. 73/2022).

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta