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Determinazione del reddito per le imprese agricole

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L’art. 4 del Decreto correttivo Omnibus interviene sulla disciplina del reddito delle imprese agricole con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento interpretativo. Le modifiche riguardano gli artt. 3255 e 56-bis del TUIR e si collegano all’ampliamento della nozione fiscale di attività agricola già operato dal D.Lgs. n. 192/2024. L’intervento chiarisce, in particolare, quali attività restano nell’ambito del reddito agrario e quali, invece, in caso di superamento dei limiti di agrarietà, confluiscono nel reddito d’impresa. Viene inoltre precisato l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario previsto dall’art. 56-bis.

Finalità dell’intervento – La disposizione ha una funzione prevalentemente ordinatrice. Il legislatore non introduce una nuova categoria reddituale, ma adegua il TUIR all’evoluzione della disciplina agricola, così da eliminare dubbi interpretativi sorti a seguito delle precedenti modifiche normative. L’obiettivo è rendere coerente il collegamento tra attività agricole, limiti di agrarietà e criteri di determinazione del reddito.

Aggiornamento dell’art. 32 del TUIR – Il primo intervento riguarda l’art. 32 del TUIR, che individua le attività produttive di reddito agrario. L’aggiornamento si rende necessario perché, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, accanto alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e all’allevamento rientra ora anche la produzione vegetale esercitata in immobili censiti al catasto dei fabbricati. La norma recepisce quindi una nozione più ampia di attività agricola, coerente con l’evoluzione delle tecniche produttive e dei modelli organizzativi del settore.

Coordinamento con l’art. 55 del TUIR – La modifica al primo comma dell’art. 55 del TUIR ha la funzione di chiarire che, in caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 32, non solo le attività originariamente richiamate dalla norma, ma anche quelle introdotte successivamente alle lettere b-bis) e b-ter), concorrono a formare reddito d’impresa. In questo modo viene escluso ogni dubbio circa il trattamento fiscale delle nuove attività agricole quando eccedono i limiti dell’agrarietà. Il chiarimento è rilevante perché conferma che il passaggio al reddito d’impresa opera anche in assenza di un’organizzazione imprenditoriale in senso tecnico, in continuità con la ratio storica della disposizione.

Superamento dei limiti di agrarietà – Il punto centrale della norma è il principio secondo cui tutte le attività comprese nel perimetro dell’art. 32 restano assoggettate al regime del reddito agrario solo entro i limiti fissati dalla disciplina fiscale. Quando tali limiti vengono superati, la parte eccedente non conserva la natura catastale, ma viene attratta nel reddito d’impresa. La modifica rafforza quindi il raccordo tra disciplina dell’attività agricola e criterio di tassazione, evitando vuoti normativi rispetto alle nuove fattispecie introdotte dalla riforma.

Intervento sull’art. 56-bis, comma 4 – La modifica all’art. 56-bis, comma 4, del TUIR è anch’essa di coordinamento e riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dei regimi forfetari ivi previsti. Viene confermato che tale disciplina si applica all’impresa individuale, comprese le ipotesi di impresa familiare e impresa coniugale, alle società semplici e alle società di fatto equiparate, nonché alle società agricole che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006. In tal modo si chiarisce la continuità del regime anche per i soggetti societari che abbiano scelto la tassazione catastale.

Soggetti esclusi – Restano invece esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 56-bis le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società di capitali che non hanno esercitato la citata opzione. Per tali soggetti continua quindi a trovare applicazione la determinazione ordinaria del reddito d’impresa. La precisazione è importante perché evita interpretazioni estensive non coerenti con il sistema e ribadisce che il regime catastale o forfetario richiede uno specifico presupposto normativo.

Profili operativi – Sul piano pratico, la disposizione impone una particolare attenzione alla verifica dei limiti quantitativi e qualitativi che consentono di mantenere il reddito nell’ambito agrario. Diventa inoltre essenziale distinguere tra soggetti che beneficiano della tassazione catastale, anche per opzione, e soggetti che restano integralmente assoggettati al regime ordinario d’impresa. Per imprese e consulenti, il valore della norma sta soprattutto nel chiarimento dei raccordi tra le diverse disposizioni del TUIR, con effetti rilevanti sia in sede dichiarativa sia nella pianificazione dell’attività agricola.

Aspetto Nuova disciplina Impatto operativo
Finalità Coordinamento sistematico e chiarimento interpretativo Maggiore certezza applicativa
Art. 32 TUIR Aggiornato per includere anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto fabbricati Estensione espressa del perimetro del reddito agrario
Nuove attività rilevanti Rilevano anche le attività di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 2 dell’art. 32 Adeguamento del TUIR alla nuova fiscalità agricola
Art. 55 TUIR Chiarito che il superamento dei limiti dell’art. 32 comporta reddito d’impresa anche per le nuove attività agricole Eliminazione di dubbi interpretativi
Limiti di agrarietà Entro i limiti si applica il reddito agrario, oltre i limiti opera il reddito d’impresa Necessario monitoraggio della soglia fiscale
Art. 56-bis, comma 4, TUIR Confermata l’applicazione anche alle società agricole che hanno optato per la tassazione catastale Continuità del regime forfetario per i soggetti ammessi
Soggetti inclusi Impresa individuale, impresa familiare, impresa coniugale, società semplici, società di fatto assimilate e società agricole in opzione Perimetro soggettivo definito con maggiore chiarezza
Soggetti esclusi Snc, Sas e società di capitali senza opzione ex comma 1093 Conferma della tassazione ordinaria
Effetto complessivo Rafforzamento del raccordo tra qualifica dell’attività e criterio di determinazione del reddito Migliore gestione fiscale e dichiarativa

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