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Detrazione IVA con errata imputazione: sì alla dichiarazione integrativa

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In base alle previsioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, comma 1 secondo periodo il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

A monte deve essere verificato l’esistenza del presupposto per la detrazione, ossia, come da circolare, Agenzia delle Entrate, n. 1/2018, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA richiede la presenza di due requisiti assoluti ossia:

  • oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
  • anche quello di presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

Inoltre, ai fini della detrazione, la fattura deve essere annotata nel registro IVA degli acquisti.

I presupposti normativi alla base dell’esercizio della detrazione sono da ricondursi all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, comma 1, secondo periodo:

Entro il medesimo termine (16 di ciascun mese) di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Tali indicazioni vanno rapportate con le previsioni di cui al citato art. 19 (e 25 del D.P.R. n. 633/1972).

Potrebbe accadere che il contribuente abbiaregistrato le fatture in via anticipata (come da copia eventualmente ricevuta dal cedente) rispetto all’effettiva ricezione tramite SdI.

Ipotizziamo ad esempio che si tratti di una fattura per un’operazione di fine dicembre 2023 ricevuta nel cassetto fiscale a gennaio 2024.

In tale caso si ritiene possibile ricorrere al ravvedimento presentando:

  • una dichiarazione integrativa a sfavore per l’anno 2023, a sfavore perché si ha diritto a una detrazione inferiore (sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta);
  • una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2024.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa scadrà il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa dichiarazione (ex art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998; art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, Decreto IVA).

L’Agenzia delle Entrate come da risposta n. 115/2025 aveva sostenuto che la detrazione IVA può essere esercitata tramite dichiarazione integrativa solo se la fattura era stata ricevuta e tempestivamente registrata nei termini ordinari. Qualora la registrazione sia effettuata oltre i termini, la detrazione sarebbe definitivamente preclusa, senza possibilità di recupero tramite le successive dichiarazioni integrative, anche entro i limiti dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 (decadenza quinquennale).

Sia l’AIDC (vedi documento 09/2025) sia la Corte di Cassazione invece sono di parere opposto.

La Cassazione considera la tardiva registrazione una violazione formale che può generare sanzioni, ma non la perdita automatica del diritto alla detrazione, purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi. Questo tesi era già stata accolto dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018 e la n. 328/E/1997.

A ogni modo, nel caso del nostro esempio la fattura seppur in anticipo è stata registrata, non potendosi dunque parlare di omessa registrazione non dovrebbe trovare applicazione lo sbarramento imposto dall’Agenzia delle Entrate.

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