Detrazioni per figli a carico over 30: chiarimenti
Come noto, l’art. 12 del TUIR disciplina le numerose detrazioni spettanti per i familiari cosiddetti “a carico”.
L’articolo in esame stabilisce che, a titolo di detrazioni per carichi di famiglia, dall’imposta lorda, calcolata come indicato nell’art. 11 del TUIR si detraggono determinati importi:
- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli;
- per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del Codice civile.
È necessario premettere che nel caso esista un sostituto di imposta o un CAF non è necessaria l’esibizione di documentazione relativa alle detrazioni soggettive d’imposta e che per la verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico fa fede quanto dichiarato dal contribuente (Agenzia delle Entrate, circolare 20 aprile 2005, n. 15/E punto 1).
Con particolare riferimento ai figli a carico, spetta una detrazione di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Spetta altresì la detrazione di 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
L’art. 1, comma 11, lettera b), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha inoltre stabilito che le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Si ricorda che dal 2019 ci sono due diverse soglie per stabilire se un figlio è a carico o meno, a seconda dell’età anagrafica:
- si considerano a carico i figli fino a 24 anni con un reddito non superiore a 4.000 euro;
- gli over 24 avranno invece una soglia di reddito limite pari a 2.840,51 euro.
Con l’ultima Legge di Bilancio 2025 l’applicazione della detrazione per figli a carico viene in sostanza ridotta poiché:
- oltre alla soglia reddituale di € 4.000 fino a 24 anni / € 2.840,51
- successivamente, assume rilevanza il limite di età che può essere massimo di 30 anni (che non opera solo per i figli disabili) e la residenza, in quanto viene stabilito che i contribuenti italiani /UE/SEE non possono più fruire delle detrazioni per i famigliari a carico se quest’ultimi risiedono all’estero.
| Età del figlio | Disabilità figlio | Reddito max annuo | Detrazione per familiari a carico | Altre detrazioni per oneri (sanitarie, istruzione ecc) |
| Fino a 24 | irrilevante | 4.000 € | Sì (fino a 950 €) | Sì |
| Tra 25 e 30 | 2.840,51 € | Sì (fino a 950 €) | Sì | |
| Over 30 | No | 2.840,51 € | No | Sì |
| Sì | 2.840,51 € | Sì (fino a 950 €) | Sì |
Fermo restando il rispetto delle condizioni reddituali per essere considerato a carico, nonostante il venir meno del diritto alla detrazione per carichi di famiglia, per i figli over 30 (comma 11 Legge n. 207/2024) i genitori possono comunque sfruttare le detrazioni e le deduzioni per oneri e spese sostenuti nel loro interesse. Stessa cosa vale per i figli rispetto ai quali si ha diritto all’assegno unico (Agenzia delle Entrate risposta ad interpello n. 243/2025). Infine, si noti che nella certificazione unica devono essere comunque indicati i dati relativi ai familiari che sono per limitazione reddituale fiscalmente a carico del lavoratore, indipendente dall’effettiva applicazione delle agevolazioni.