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Dichiarazione dei redditi 2023. Nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due FAQ riguardanti rispettivamente il quadro FC del modello Redditi e il quadro RQ del modello Redditi SC.

Si riportano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

1a FAQ

Quali sono le novità presenti nel quadro FC del Modello REDDITI 2023 per la dichiarazione dei redditi 2022 e cosa comportano?

Rispetto allo scorso anno, il quadro FC del modello Redditi 2023, spiega la FAQ, è stato integrato per meglio gestire l’opzione per il “monitoraggio” e semplificare le indicazioni riguardanti le perdite e le altre eccedenze “virtuali” della CFC (Controlled foreign companies).

In particolare, raddoppiano i moduli da compilare del quadro FC per ogni controllata estera.

Nel primo sono determinati i redditi, le perdite e le altre eccedenze (come gli interessi passivi) della CFC ai fini IRES (art. 167, comma 7, del TUIR). Le perdite e le eccedenze potranno essere utilizzate in caso di tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora, precisa l’Agenzia, dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione della CFC di cui all’art. 167, comma, 4, del TUIR.

Il secondo modulo contiene i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della stessa controllata estera calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di ETR test. I valori così determinati potranno essere utilizzati negli esercizi successivi ai fini dell’ ETR test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lett. a), dell’art. 167 del TUIR.

La FAQ ricorda, inoltre, che per il 2021 e per i periodi precedenti, in caso di attivazione del monitoraggio doveva essere compilato un solo modulo del quadro FC, di conseguenza, nella sezione “perdite virtuali” era possibile inserire le perdite calcolate secondo le modalità semplificate ovvero quelle calcolate in base alle regole IRES.

2a FAQ

Nel quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 è stata inserita la sezione XXVI, denominata “Affrancamento quote di OICR”, riservata ai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Al riguardo, quali sono i casi in cui tale opzione può essere esercitata dai soggetti tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC?

L’imposta sostitutiva sui redditi, di carattere opzionale, introdotta dell’art. 1, commi 112 113, Legge di Bilancio 2023, è applicabile esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non al reddito d’impresa.

Di conseguenza, precisa l’Agenzia, la nuova sezione XXVI del quadro RQ del modello Redditi SC 2023 “Affrancamento quote di OICR”, può essere utilizzata, in caso di opzione, solo dalle società e dagli enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR. Il comma 3 dell’art. 151 del TUIR, dispone, infatti, che i redditi prodotti da questi ultimi nel territorio dello Stato, esclusi i redditi d’impresa, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del Testo Unico, relative alle categorie nelle quali rientrano.

La sezione, invece, non può essere utilizzata dalle società e dagli enti commerciali residenti per i quali, secondo l’art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.

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