Dichiarazione dei redditi infedele: decorrenza sanzioni riforma D.Lgs. 87/2024
Una delle fattispecie oggetto di intervento da parte del legislatore con il D.Lgs. n. 87/2024, “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”, riguarda la violazione di dichiarazione infedele:
- disciplinata negli artt. 1 (dichiarazione dei redditi e IRAP),
- 2 (dichiarazione del sostituto di imposta) e
- 5 (dichiarazione IVA) del D.Lgs. n. 471/1997.
Soffermandoci sul modello Redditi, le modifiche alla violazione da dichiarazione infedele sono principalmente le seguenti:
- la sanzione è fissa al 70% senza che trovi più applicazione il range edittale dal 90% al 180% dell’imposta, con un minimo di 150 euro;
- in caso di condotte fraudolente, la sanzione base non è più aumentata della metà, ma dalla metà al doppio (prima poteva andare dal 135% al 270% mentre ora può essere dal 105% al 140%);
- non opera più l’aumento del terzo per i redditi esteri non dichiarati.
Le novità si applicano alle violazioni commesse con effetto dal 1° settembre 2024.
Dando enfasi al termine di presentazione ordinario della dichiarazione modelli Redditi e IRAP 2024 (periodo di imposta 2023) che era fissato al 31 ottobre 2024, le novità della riforma dovrebbero trovare applicazione proprio rispetto alle violazioni commesse a partire da tali adempimenti dichiarativi.
Cosicché, rispetto ad una dichiarazione infedele modello Redditi PF 2024, trovano applicazione le sanzioni al 70% anziché al 90%. Ovvero la sanzione del 50% con dichiarazione integrativa nei termini per l’accertamento (vedi tabella).
Si ricorda che la sanzione per dichiarazione infedele post 90 gg assorbe anche i connessi carenti/omessi versamenti (circolare Agenzia delle Entrate, n. 42/E/2016).
Attenzione però, laddove l’infedeltà è stata sistemata nei 90 gg con l’applicazione della sanzione di 27,78 euro per errori relativi al contenuto della dichiarazione (vedi tabella) non si configura alcuna infedeltà dichiarativa:
- l’omesso/insufficiente versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 era sanzionato nella misura del 30%, del 15% se il ritardo non supera i 90 giorni, con applicazione del ravvedimento operoso, sulla base delle norme ante D.Lgs. n. 87/2024;
- l’omesso/insufficiente versamento del secondo acconto 2024 era invece sanzionato nella misura del 25%, del 12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni, con applicazione del ravvedimento operoso, sulla base delle norme più favorevoli post DLgs. n. 87/2024.
Fuori dai casi di ravvedimento operoso, un eventuale schema d’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate per dichiarazione infedele Modello Redditi 2024, dovrà dunque considerare le nuove sanzioni più favorevoli post D.Lgs. n. 87/2024 ossia fissate al 70% anziché al 90%. Le sanzioni sono raddoppiate se l’infedeltà riguarda redditi in cedolare secca anche post riforma fiscale (comma 7, art. 1 D.Lgs. n. 471/1997).
| Dichiarazione tardiva modello Redditi 2026 | ||||
| Termine di presentazione | Sanzione | Ravvedimento | Codice tributo e compilazione F24 | Note |
| 01-02-2027 | Da 250 a 1.000 euro, ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 | Si, 1/10 di 250 euro ossia 25 euro (lett. c, art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) | Codice tributo 8911, l’anno di riferimento è quello di commissione della violazione (2024) | Si paga anche la sanzione per omesso versamento delle imposte, se dovute, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento (circolare n. 42/E 2016). Ammesso anche il ravvedimento frazionato. |
| Dichiarazione infedele | |||
| Ravvedimento redditi infedele (Errori non rilevabili in sede di controllo automatico o formale delle dichiarazioni) | |||
| Presentazione del modello Redditi | Violazione da sanare | Sanzione/i da versare – ravvedibili | |
| Ipotesi (1) | |||
| Modello Redditi entro 90 giorni dal termine di presentazione ordinario |
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Omesso versamento | Errori contenuto dichiarazione |
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| Ipotesi (2) | |||
| Modello Redditi post 90 gg dal termine ordinario | Dichiarazione infedele (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997). | 50% della maggiore imposta evasa con dichiarazione integrativa nei termini dell’accertamento prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.
Tale sanzione assorbe anche quella per omesso versamento. Se non ricorre infedeltà della dichiarazione ma irregolarità della stessa (ad esempio Il contribuente ha omesso o indicato in maniera inesatta o incompleta dati rilevanti per la sua individuazione, si applica la sanzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997. Entrambe le sanzioni sono ridotte secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 post riforma fiscale, a seconda di quando interviene il ravvedimento. Ad esempio ipotizzando una dichiarazione integrativa presentata prima della ricezione dello schema di atto ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000, la sanzione sarà ridotta a 1/7. |
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