Dichiarazione IMU in scadenza al 2 gennaio 2023: casistiche di presentazione
Il 2 gennaio 2023 (poiché il 31 dicembre 2022 cade di sabato, la scadenza dovrebbe slittare automaticamente al primo giorno feriale successivo), scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, periodo tributo 2021. Il termine ordinario è quello del 30 giugno 2022. Tuttavia, il D.L. n. 73/2022, cosiddetto Decreto “Semplificazioni”, per la dichiarazione 2022, ha disposto la proroga del termine di presentazione al 31 dicembre 2022.
Tale scadenza non vale solo per le persone fisiche, le imprese, ecc., ma anche per gli enti non commerciali.
Da quest’anno esordisce il nuovo modello unificato di dichiarazione IMU/IMPi. Si veda il Decreto direttoriale del 29 luglio 2022, che recepisce le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 all’Imposta municipale unica (accorpamento IMU e TASI) e all’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
In base al comma 769 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, i soggetti passivi interessati, ossia le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. A norma dell’art. 1, comma 743 della Legge n. 160/2019, i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
L’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Vediamo quali sono i principali casi operativi rispetto ai quali deve essere presentata la dichiarazione IMU.
C’è obbligo di presentazione della dichiarazione:
- per gli immobili rispetto ai quali spetta una riduzione dell’imposta (i fabbricati di interesse storico o artistico, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati);
- quando il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Ad esempio, rientrano in tale ultimo caso, gli immobili oggetto di locazione finanziaria; i terreni agricoli, quando l’area è divenuta edificabile dopo la demolizione del fabbricato che sussisteva sulla stessa; l’immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure se è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio; l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU.
Non è oggetto di dichiarazione l’esenzione per l’abitazione principale, tuttavia le istruzioni a oggi ancora precisano che in caso di più abitazioni per lo stesso nucleo familiare, deve essere indicata quella rispetto alla quale far valere le agevolazioni per abitazione principale, A tal fine, nel riquadro “annotazioni” sarà utilizzata la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160 del 2019”.
Tuttavia, anche se le istruzioni non risultano aggiornate riteniamo non sia più necessario attenersi a tale prescrizione considerata la recente sentenza della Corte Costituzionale, sentenza n. 209/2022, depositata in data 13 ottobre, con la quale è stato sancito che se i coniugi (o i componenti delle unioni civili) hanno residenza e dimora abituale separata, ossia in due immobili diversi, entrambi avranno diritto all’esonero/agevolazione IMU per l’abitazione principale. Ciò vale sia se i due immobili sono ubicati nello stesso Comune sia se ubicati in Comuni diversi.
Esonero/agevolazione IMU abitazione principale | |
Casistica | Esonero/Agevolazione IMU SI/NO |
Unico immobile abitazione principale | SÌ |
Due immobili abitazione principale in Comuni diversi | SÌ |
Due immobili abitazione principale nello stesso Comune | SÌ |
Due immobili, di cui uno “seconda casa” | Agevolazione IMU solo per l’abitazione principale. |
Due immobili in Comuni diversi, dimora abituale in comune tra coniugi nello stesso immobile, residenza diversa | Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora. |
Due immobili in Comuni diversi, residenza in comune tra coniugi nello stesso immobile, dimora abituale diversa | Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora. |
Due immobili in Comuni diversi (o uguali) di cui uno in categoria catastale A10 | CTP Napoli, sentenza n. 8578/2022, niente esonero per l’abitazione principale accatastata come ufficio, rileva l’oggettiva classificazione catastale. |