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Dichiarazione IMU: ravvedimento a due vie

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Il comma 775 della Legge n. 160/2019 punisce l’omessa dichiarazione IMU con la sanzione: dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00.

Cosicché ipotizzando il caso del contribuente che ha versato l’IMU dovuta ma non ha presentato la dichiarazione laddove fosse tenuto a farlo, la regolarizzazione sconterà la sola sanzione di 50 euro, ravvedibile.

Detto ciò, resta però da capire quando la dichiarazione è considerata omessa e fino a quando è ammessa la chance di ravvedimento operoso.

Il Decreto di riforma delle sanzioni tributarie (vedi D.Lgs. n. 87/2024) è intervenuto anche sul ravvedimento operoso, con il nuovo comma 2-ter aggiunto all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, con il quale viene disposto che: “la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.

Questo sbarramento temporale che inibisce il ravvedimento riguarda anche i tributi locali. Compresa l’IMU. Dunque non è possibile sistemare la dichiarazione IMU trascorsi 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Per fare un esempio, l’omessa dichiarazione IMU 2025 poteva essere ravveduta entro il 29 settembre 2025 ossia entro 90 gg dal 30 giugno.

Attenzione però, le novità di cui alla riforma fiscale si applica rispetto alle violazioni commesse al 1° settembre 2024.

In riferimento alla dichiarazione IMU 2024 periodo d’imposta 2023 e alle dichiarazioni degli anni precedenti, la strada del ravvedimento dell’omessa dichiarazione è percorribile anche trascorsi 90 giorni dal termine ordinario.

Tale indicazione è in linea con quanto affermato dal MEF nel corso di Telefisco 2024, il quale aveva confermato per i tributi locali la possibilità di presentare in ravvedimento la dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria. Cosa che non è ammessa per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, per tale tipo di tributi, post 90 giorni la dichiarazione era già considerata omessa in virtù delle previsioni di cui all’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998.

Dunque, per le violazioni commesse per i periodi d’imposta non interessati dalle novità di cui alla riforma fiscale per la dichiarazione IMU tardiva:

  • si applica la suddetta sanzione del 100% ridotta ad 1/10 se la Dichiarazione IMU non è presentata entro il termine ordinario ma entro i 90 giorni successivi;
  • se, invece, presentata oltre i 90 giorni troveranno comunque applicazione le ulteriori riduzioni sanzionatorie da ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 pre-riforma.
Fattispecie Sanzioni da ravvedere
Omessa dichiarazione e IMU non versata Dal 100% al 200% dell’IMU non versata (con un minimo di 50 euro)
Omessa dichiarazione e IMU versata 50 euro.
Dichiarazione infedele e IMU non versata Dal 50% al 100% dell’IMU non versata (con un minimo di 50 euro)
Dichiarazione infedele e IMU versata 50 euro

Infine si precisa che post riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12 (continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità), ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti (vedi nota IFEL 2 settembre 2024).

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