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Dichiarazione IVA 2026: nel quadro VX anche l’IVA per opere su beni di terzi

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Nel quadro VX del Modello IVA 2026, relativo alla “Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta”, confluisce anche l’imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi. Le istruzioni al modello ministeriale recepiscono quindi le ultime indicazioni di prassi.

Posizione della giurisprudenza

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11533 dell’11 maggio 2023, hanno riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. Questa conclusione vale anche se, per cause estranee al contribuente, la predetta attività non abbia potuto concretamente esercitarsi.

Risulta, pertanto, salvo il fondamentale principio europeo del diritto alla detrazione relativamente ai beni che sono comunque strumentali all’attività d’impresa – che secondo la giurisprudenza comunitaria può essere negato soltanto in ipotesi del tutto eccezionali – subordinatamente alla riscontrata sussistenza dell’essenziale condizione del nesso di strumentalità dell’immobile che consenta di evitare, a chi è nella sostanza un “consumatore finale”, di poter detrarre l’imposta.

Secondo i giudici di legittimità, il predetto nesso di strumentalità viene meno nella sola ipotesi in cui l’attività economica che avrebbe dovuto essere svolta non sia stata intrapresa per circostanze che non siano estranee al contribuente.

La posizione delle Entrate

Nello stesso senso si è espressa anche la prassi amministrativa, tenuto conto che gli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972 ammettono in detrazione l’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni/servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa. Nei casi relativi all’esecuzione di opere su beni di proprietà altrui, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 179 del 27 dicembre 2005, ha pertanto chiarito che è detraibile l’IVA assolta in relazione alle spese di trasformazione, miglioramento ed ampliamento di beni di terzi, concessi in uso o comodato, in quanto l’imposta è afferente a beni destinati ad essere utilizzati per operazioni – rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa – che conferiscono il diritto alla detrazione.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 219 del 26 marzo 2021, non è di ostacolo al riconoscimento del diritto alla detrazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa, in quanto – come messo in luce dalla giurisprudenza comunitaria – la detrazione è ammessa anche per acquisti di beni/servizi che siano utili o funzionali all’impresa e, quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta. Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene/servizio acquistato, anche in chiave prospettica, per la creazione di valore aggiunto da parte dell’operatore economico (Corte di Giustizia, 1° ottobre 2020, causa C-405/19).

La risoluzione n. 20/2025 e le istruzioni ministeriali aggiornate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20 del 26 marzo 2025, ha quindi precisato che il rimborso dell’IVA è ammesso per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni dei quali il contribuente ha la disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo, ferma restando, in ogni caso, la “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa o di lavoro autonomo per un periodo di tempo medio-lungo, quali “investimenti” che richiedono un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio.

Le istruzioni al modello IVA 2026 precisano coerentemente che:

  • la compilazione del rigo VX4 è riservata ai contribuenti che chiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’art. 30, comma 2, lettera c) del Decreto IVA;
  • il codice da utilizzare è il 4, valido sia per beni ammortizzabili e servizi di ricerca, sia per le opere eseguite su beni di proprietà altrui.

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