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Differenziale bonus edilizi: rilevanza fiscale per i professionisti solo per gli acquisti dal 2024

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Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni in materia di redditi di lavoro autonomo, in particolare riguardo all’impatto fiscale delle operazioni di acquisto dei crediti edilizi da parte dei professionisti.

Il quesito verteva sull’applicazione del nuovo principio di onnicomprensività, introdotto dal legislatore per i redditi professionali a partire dal periodo d’imposta 2024.

L’Agenzia, in linea con le recenti risposte ad interpello n. 6/2026 e 171/2025 ha confermato:

  • l’obbligo di rilevare tali operazioni ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, per effetto del neointrodotto principio di “onnicomprensività” previsto dal D.Lgs. n. 192/2024;
  • che opera esclusivamente per i crediti acquistati a partire dal 1° gennaio 2024.

Di conseguenza, le operazioni perfezionate entro il 31 dicembre 2023 restano fuori dal perimetro applicativo della nuova disciplina, continuando a seguire i criteri ordinari previsti fino al 2023 (in assenza di previsione specifica l’operazione si ritiene non imponibile risposta n. 472/2023) anche per le rate fruite dal professionista successivamente.

Il chiarimento è particolarmente rilevante per i professionisti che, negli anni passati, hanno acquistato crediti d’imposta maturati in ambito edilizio – spesso in un contesto normativo complesso e soggetto a continue revisioni. L’introduzione del principio di onnicomprensività, infatti, rende fiscalmente rilevanti componenti di reddito che in precedenza non concorrevano al risultato professionale, con effetti diretti sulla determinazione dell’imponibile.

Grazie alla precisazione fornita, viene esclusa qualsiasi forma di retroattività, garantendo certezza interpretativa e permettendo ai contribuenti di distinguere con chiarezza tra operazioni pregresse e operazioni future. L’Agenzia ribadisce inoltre che ciò che rileva:

  • non è la data di utilizzo del credito,
  • bensì la data di acquisto, che deve essere successiva al 31 dicembre 2023 affinché operi la nuova regola.

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