Ai sensi dell’art. 124 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni erano esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.
Ora, con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 18 maggio 2021, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se la finalità sanitaria del prodotto non può essere dimostrata attraverso l’analisi della natura del cessionario e/o del suo settore di attività, può essere utile “qualsiasi documento ritenuto opportuno”.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.