Distributori di carburante, codice tributo “6896” per il credito d’imposta
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Con la Risoluzione 14 gennaio 2019, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6896”, per poter usufruire del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante dall’art. 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
Al riguardo si precisa quanto segue:
- il credito d’imposta in esame – introdotto al fine di agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi – spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento;
- detto credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai soggetti previsti dal richiamato art. 1, comma 925;
- il beneficio fiscale in esame può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
- ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (art. 37, comma 49-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248);
- tale agevolazione si applica nel rispetto del “de minimis”. Si ricorda infine che: a. ai sensi dell’art. 164, comma 1-bis, del Tuir (introdotto dall’articolo 1, comma 922, della citata Legge n. 205/2017), le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, nella misura prevista dall’art. 164, comma 1, del medesimo Testo Unico, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
b. per effetto dell’art. 19-bis.1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/71972, ai fini della detraibilità dell’Iva le operazioni indicate dalla norma devono essere provate dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui sopra, o dagli altri mezzi di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018.
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