Distribuzione di utili dal 2023 sempre soggetti a ritenuta, a prescindere dalla delibera
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Per i dividendi percepiti (anche a seguito di distribuzione di riserve) a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2022, n. 454 .
In particolare:
- per effetto dell’art. 1, commi da 999 a 1006, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva nella misura del 26% i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni “qualificate” ex art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir, percepiti da persone fisiche;
- le nuove regole si applicano, in base al principio di cassa, ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- è comunque previsto un regime transitorio in base al quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente;
- come chiarito nella Risoluzione 6 giugno 2019, n. 56/E, per effetto del citato regime transitorio, alle distribuzioni di utili (derivanti da partecipazioni “qualificate”), maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione sia stata approvata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente, di cui all’art. 47, comma 1, del Tuir. Tale norma dispone che gli utili derivanti da partecipazioni “qualificate”, non percepiti nell’esercizio di un’impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nelle seguenti misure:
- 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1 (dm002008040200000ar0016ac001a), D.M. 2 aprile 2008);
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).
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