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DL Fiscale e bonus 5.0: contributo a fondo perduto fuori dal reddito d’impresa

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Tra le novità apportate dal D.L. n. 38/2026, post conversione in Legge, merita menzione l’intervento in materia di credito d’imposta transizione 5.0.

Infatti con specifico emendamento è stato trasfuso nel provvedimento in esame il testo del D.L. n. 42/2026, con il quale è stata confermata la doppia agevolazione per le imprese, che hanno presentato al GSE le comunicazioni per il bonus transizione 5.0 (art. 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024) e che abbiano ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che gli investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità, unitamente alla notizia dell’esclusione dal beneficio per esaurimento delle risorse disponibili.

Nello specifico, le suddette imprese:

  • oltre al credito d’imposta pari all’89,77% di quanto richiesto nella suddetta comunicazione (vedi comma 1 art. 8 D.L. n. 38/2026),
  • potranno ottenere un ulteriore contributo concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH-vedi comma 3 e 3-bis art. 8).

Sono altresì agevolate con tale ultimo contributo le spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile; spese necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Il contributo non può eccedere per ciascuna istanza l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le comunicazioni di cui sopra per la richiesta del beneficio relativo al Piano Transizione 5.0 per le medesime spese.

A ogni modo è concesso nel limite complessivo massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni per l’anno 2028.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all’erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio Decreto.

Le disposizioni agevolative in parola come già previsto nel D.L. n. 42/2026 sopra citato si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In fase di conversione in Legge del DL Fiscale però viene aggiunta l’ulteriore previsione in base alla quale, al pari del credito d’imposta ordinario, il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla base imponibile dell’IRAP (vedi nuovo comma 3-bis art. 8).

Inoltre, il contributo in parola: non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 61 del TUIR; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi (c.d. spese generali) diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR.

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