Dogane: dal 22 giugno scattano le nuove regole per le spese di custodia
Con avviso del 19 giugno 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l’operatività, dal prossimo 22 giugno, delle procedure tecnico-contabili previste dal Decreto MEF 10 marzo 2026 relative:
- alla determinazione e alla riscossione delle spese di custodia delle merci introdotte nei magazzini di temporanea custodia
- gestiti direttamente dalla stessa Agenzia delle Dogane.
Il Decreto, emanato in attuazione della riforma doganale, individua i criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle somme dovute per la custodia delle merci che, dopo la presentazione in dogana, vengono depositate presso le strutture direttamente amministrate dall’ADM in attesa di una destinazione doganale.
Secondo quanto chiarito dall’avviso, il soggetto avente diritto, individuato nel titolare del regime doganale o nel suo rappresentante, deve provvedere al pagamento anticipato delle spese di custodia contestualmente alla richiesta di introduzione delle merci nel deposito.
L’importo da versare è determinato assumendo una giacenza minima di dieci giorni.
L’Agenzia precisa inoltre che nessun rimborso è previsto qualora la merce venga ritirata prima della scadenza del periodo di dieci giorni considerato per il calcolo iniziale delle somme dovute.
Nel caso in cui la permanenza delle merci si prolunghi oltre tale termine, l’ufficio procederà alla riscossione delle ulteriori somme spettanti sulla base dell’effettivo periodo di giacenza, scomputando quanto già corrisposto in via anticipata.
I pagamenti saranno effettuati direttamente presso gli uffici territoriali competenti, mediante contanti oppure carta di debito o credito.
A fronte del versamento verrà emessa la relativa bolletta d’ufficio A/22 recante il codice tributo dedicato.
Il Decreto ministeriale prevede che le spese di custodia siano determinate sulla base di specifiche tariffe giornaliere correlate alla tipologia delle merci e agli spazi occupati all’interno dei magazzini gestiti dall’Agenzia.
L’avviso richiama infine il limite massimo di permanenza delle merci in temporanea custodia.
Decorso il termine di tre mesi dalla registrazione e dall’introduzione nei magazzini senza che sia stata attribuita una destinazione doganale, l’ufficio attiverà le procedure previste dal Codice doganale dell’Unione per l’abbandono allo Stato delle merci.



