Dogane: nuove regole ICS2 per Smart Border UK-Francia
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato un avviso urgente nella giornata del 17 marzo 2026 per gli operatori logistici che gestiscono trasporti tra Regno Unito e Francia via Ro-Ro, navette ferroviarie o rimorchi non accompagnati. Le Dogane francesi hanno aggiornato le procedure per la Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS) nel sistema ICS2, obbligatoria per il flusso attraverso la “Frontière Intelligente” (Smart Border).
Nella Entry Summary Declaration (ENS) occorrerà specificare:
- Modalità di trasporto alla frontiera
- codice 1: per il trasporto marittimo se il veicolo stradale o il rimorchio non
- codice 3: per il trasporto stradale se il veicolo stradale o il rimorchio non accompagnato viene trasportato tramite il servizio ferroviario attraverso il tunnel sotto la Manica.
- il sistema SI Brexit NON consente di dichiarare trasporto ferroviario (codice 2).
- Targa veicolo passivo:
- In caso di trasporto stradale va indicata la targa anteriore del veicolo stradale.
- In caso di trasporto marittimo va indicato il numero IMO (numero di identificazione del traghetto).
- Mezzo di trasporto passivo: targa del veicolo stradale in ogni caso. Per quanto riguarda i rimorchi non accompagnati, si applicano le norme relative al trasporto marittimo e, pertanto, gli operatori devono indicare nella ENS uno degli IMO presenti nell’elenco allegato, in base alla compagnia di traghetti e alla rotta prevista.



