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E-commerce, al via le semplificazioni per gli scambi fino a 150 euro

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Nell’ambito della disciplina relativa al commercio elettronico, fino all’entrata in vigore del “pacchetto Iva” i soggetti che introducono in Italia merci non unionali, relative a spedizioni di “valore trascurabile” destinate a privati, originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale – marketplace, una piattaforma, un portale internet o mezzi analoghi), potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti a seguito di un’apposita autorizzazione: lo ha precisato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Determinazione direttoriale 6 aprile 2021, n. 100615/RU.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. ai fini della determinazione del “valore trascurabile” rilevano due differenti soglie (22 e 150 euro);
  2. i soggetti autorizzati, successivamente ai previsti controlli di sicurezza, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, indicando, al campo 33 del DAU, il codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta;
  3. sono comunque escluse dal regime semplificato in esame le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toeletta, i tabacchi e i prodotti del tabacco;
  4. i soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco, istituito presso la Direzione Dogane e denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria di soggetto autorizzato (Corrieri Espresso – Altri operatori economici) e con l’indicazione della soglia di riferimento (22 o 150 euro);
  5. ai fini del rilascio dell’autorizzazione prodromica all’iscrizione all’Elenco nella sezione di interesse il soggetto presenta istanza entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione presso l’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali;
  6. successivamente al rilascio dell’autorizzazione sono previsti monitoraggi periodici, con cadenza almeno mensile, anche presso il soggetto autorizzato;
  7. la Determinazione Direttoriale in esame – che sostituisce la Determinazione 6 ottobre 2020, n. 344910/RU – cesserà di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato “pacchetto Iva”.

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