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E-fatture: nuovi utilizzi dei file per i controlli delle Dogane

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L’art. 31 del D.Lgs. 148/2026, c.d. Decreto Omnibus, amplia le possibilità di utilizzo, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei file delle fatture elettroniche acquisiti dall’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di interscambio (S.d.I.).

La disposizione interviene sull’art. 1, comma 5-bis, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 127/2015, norma che consente l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche acquisiti e memorizzati:

  • fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero
  • fino alla definizione di eventuali giudizi.

Prima dell’intervento del Decreto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli poteva utilizzare tali file per le attività di vigilanza e di controllo limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 504/1995, vale a dire i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette disciplinate dal Testo unico accise.

Con la modifica viene espressamente consentito l’utilizzo dei file anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, rientrano in tale ambito le attività di analisi, vigilanza, controllo e revisione dell’accertamento previste dagli artt. 4647 e 48 del Codice doganale dell’Unione, di cui al Regolamento UE n. 952/2013, nonché quelle previste dal D.Lgs. n. 141/2024.

Sono inoltre comprese:

  • le attività di controllo sugli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intra)
  • i controlli sulle cessioni e sugli acquisti intracomunitari di beni e
  • le verifiche sull’esatto adempimento degli obblighi in materia di costituzione e utilizzo del plafond IVA.

Sul piano delle garanzie, il comma 5-ter già prevedeva che anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti idonee misure di tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, anche attraverso specifiche misure di sicurezza di carattere organizzativo.

Il comma 2 dell’art. 31 apporta infine la medesima modifica all’art. 77, comma 7, lett. c), del D.Lgs. n. 10/2026, contenente il nuovo Testo unico IVA, per esigenze di continuità applicativa e coordinamento. Il nuovo Testo unico sarà efficace dal 1° gennaio 2027.

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