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Elenco da trasmettere al Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina: le indicazioni del CNDCEC

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Nel predisporre l’elenco dei nominativi dei professionisti da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina, almeno i due quinti dei posti dovranno essere riservati al genere meno rappresentato.

Lo ha evidenziato il CNDCEC con un’informativa dell’11 febbraio 2026 con cui ha ricordato che il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede che il Consiglio dell’Ordine, entro trenta giorni dall’insediamento deve predisporre l’elenco contenente i nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest’ultimo provveda a nominare i membri effettivi ed i membri supplenti.

Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 29 dell’11 febbraio 2026 riguardante indicazioni per la predisposizione dell’elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 139/2005 introdotta dall’art. 31-terdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il documento ricorda che, ai sensi del Regolamento sui Consigli di disciplina, il Consiglio dell’Ordine deve predisporre, entro trenta giorni dall’insediamento, l’elenco dei nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina dei membri effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina. Su questo elenco interviene ora in modo puntuale la lettera m-bis) dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2005, introdotto dall’art. 31-terdecies del D.L. n. 137/2020, convertito in Legge n. 176/2020.

La norma prevede che il Consiglio dell’Ordine “predispone l’elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale […] per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentati”. Ne consegue che gli Ordini, nella fase di formazione dell’elenco, dovranno garantire sia l’alternanza di genere nelle prime posizioni, sia la riserva minima dei due quinti dei posti al genere meno rappresentati.

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