Per effetto della proroga disposta dal decreto “Crescita”, al 30 settembre scadrà il termine per il versamento della prima o unica rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi; tale scadenza vale sia per i titolari di partita Iva, sia per i soggetti che ne sono sforniti.
L’art. 12-quinquies, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, infatti, ha disposto che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Iva ed Irap, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
Per effetto del successivo quarto comma del richiamato art. 12-quinquies, detta proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.
Si ricorda che la proroga al 30 settembre 2019 interessa tutti i contribuenti che, contestualmente:
Di conseguenza, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzioni 28 giugno 2019, n. 64/E e 1° agosto 2019, n. 71/E), la proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:
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