Errori contabili: imputazione a sopravvenienze passive anche in presenza del revisore
Come noto un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze. Gli errori “non rilevanti” possono essere individuati per differenza, tutte le volte in cui non risulta configurarsi un “errore rilevante”.
La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è rilevata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Generalmente la rettifica viene registrata negli utili portati a nuovo, ma la rettifica può essere apportata anche ad un’altra componente del patrimonio netto se ritenuto più appropriato dal redattore del bilancio (OIC 29).
Gli errori contabili non rilevanti devono essere corretti imputando la rettifica direttamente al conto economico dell’esercizio in cui vengono individuati utilizzando la voce delle sopravvenienze passive sempre secondo quanto previsto dall’OIC 29. Ciò vale anche in presenza di revisore, che non modifica la procedura contabile prevista dal principio.
Sotto il profilo fiscale appare utile ricordare che:
- le sopravvenienze passive non sono deducibili nell’esercizio di rilevazione per “difetto di competenza”, poiché la correzione dell’errore nei bilanci successivi rappresenta essa stessa un errore di competenza e non rientra tra le sopravvenienze passive deducibili ex art. 101 del TUIR;
- la rilevanza fiscale delle poste correttive subisce le medesime limitazioni previste dal TUIR in base alla natura del componente oggetto di correzione; le poste correttive di errori contabili assumono rilevanza fiscale entro i limiti che sarebbero stati ammessi in assenza di errore con riferimento al componente corretto (risposta ad interpello n. 73/2024).