Le controversie relative a cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e ruoli sono escluse dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle liti pendenti, di cui agli articoli 6 e 7, commi 2, lettera b), e 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1° aprile 2019, n. 6/E.
Si ricorda che la sanatoria in esame si applica alle controversie tributarie:
Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ma instaurate erroneamente innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo; non lo sono invece le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.
Sono invece escluse le controversie:
Sono invece definibili le liti relative ad atti dotati di natura impositiva che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l’agente della riscossione.
La circolare chiarisce inoltre che possono avvalersi della definizione agevolata anche gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), i quali entro il 31 marzo 2019 potevano stabilire l’applicazione delle disposizioni in commento alle controversie in cui essi sono parti.
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