Escluse dall’esterometro le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche
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Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, non solo non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite SdI, ma neppure devono essere comunicate attraverso l’esterometro: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° agosto 2019, n. 327.
Tale conclusione si fonda sull’esigenza di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, anche alla luce di quanto affermato dal Garante per la privacy con un provvedimento del 15 novembre 2018. Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – i soggetti “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”, per il solo periodo d’imposta 2019, “non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”;
- in tal senso si richiamano anche le Risposte alle istanze di interpello 19 marzo 2019, n. 78 e 9 aprile 2019, n. 103;
- per effetto dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modifiche dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
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