Ai fini Irap, non risulta soddisfatto il requisito della autonoma organizzazione in caso di assenza di struttura organizzativa, ausilio di dipendenti e impiego di capitali, qualora il contribuente utilizzi uno studio di modeste dimensioni all’interno della propria abitazione e di pochi beni strumentali di scarso valore: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 giugno 2018, n. 22346 , depositata lo scorso 13 settembre.
La pronuncia appare in linea con l’orientamento maggioritario espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il requisito dell’autonoma organizzazione — previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 — ricorre quando il contribuente:
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