Il soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, non riveste il ruolo di sostituto d’imposta e quindi non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 312. In particolare:
Si ricorda che con la Risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E, fu affermato – con riferimento agli adempimenti del sostituto di imposta relativi ai redditi di natura finanziaria – che il possesso di una stabile organizzazione in Italia da parte di un soggetto di diritto estero, non preclude alla nomina di un rappresentante fiscale al fine di poter adempiere correttamente agli obblighi tributari. In particolare:
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