Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. 633/72, sono esenti da Iva le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. Tale esenzione ha carattere oggettivo, essendo per la sua applicazione rilevante solo la riconducibilità dei servizi resi tra quelli indicati nella norma e non anche la natura giuridica del soggetto prestatore (in tal senso si richiamano le Risoluzioni 20 aprile 1999, n. 66/E, e 8 gennaio 2002, n. 1/E).
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 27 aprile 2022, n. 221, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione Iva in esame anche le rette chieste da un’impresa sociale a fronte delle prestazioni di “abitare supportato” rese presso le unità abitative a favore di portatori di handicap psichici: si tratta infatti di servizi di alloggio, servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché altre prestazioni accessorie a questi ultimi.
Si ricorda inoltre che, per l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E):
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