Sono esenti da Iva le prestazioni socio-educative svolte da un’azienda agricola. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 16 ottobre 2018, n. 77/E, con riferimento ad una fattispecie che vedeva al centro dell’attività talune prestazioni riconducibili all’ambito della “agricoltura sociale”, come definita dalla Legge 18 agosto 2015, n. 141.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
Si ricorda che ai fini del riconoscimento della “impresa agricola sociale” – figura introdotta dalla Legge 18 agosto 2015, n. 141– non rileva la forma giuridica adottata: possono esserlo quindi sia persone fisiche, sia società semplici, di persone e di capitali, comprese le cooperative.
Ciò che rileva maggiormente è infatti il requisito oggettivo: la legge prevede infatti che con il termine “agricoltura sociale” si debbano intendere le attività di cui all’art. 2135 del codice civile finalizzate a realizzare interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.
Non è peraltro chiaro se dette funzioni debbano essere esercitate in via esclusiva oppure possano “coesistere” con le attività svolte da una “normale” impresa agricola. L’auspicio è che il decreto ministeriale attuativo della norma citata chiarisca il dubbio.
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