I servizi di gestione dei centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico sono esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10 , n. 21) del D.P.R. n. 633/1972; in tal senso si vedano le risoluzioni del Ministero delle Finanze 17 aprile 1986, n. 322651 , 17 febbraio 1987, n. 345266 , 28 febbraio 1992, n. 431409 , la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 188/E , nonché l’Interrogazione Parlamentare n. 5-11482 del 6 giugno 2017.
Sull’argomento il Fisco è tornato ora con la Risoluzione 27 settembre 2018, n. 74/E, secondo la quale:
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