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Esterometro anche per le operazioni effettuate con soggetti non Iva

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Il cosiddetto “esterometro” riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato: ne rimangono escluse soltanto le operazioni:

  1. per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  2. per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Ne deriva che al fine di verificare se si rientra o meno nell’ambito applicativo di tale adempimento, rileva esclusivamente la circostanza che la controparte non sia stabilita in Italia, a prescindere dalla sua natura e dal fatto che la transazione sia o meno rilevante nel territorio nazionale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 27 marzo 2019, n. 85.

Nell’occasione, in particolare, è stato sottolineato che – a differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat (di cui all’art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427) l’ “esterometro” (disciplinato dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell’adempimento in esame:

  1. è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  2. non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

In materia si tenga presente che:

  1. sono tenuti a comunicare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, gli operatori Iva obbligati all’emissione della fatturazione elettronica;
  2. sono esclusi dall’obbligo i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

Il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio, febbraio e marzo 2019. scadrà il 30 aprile 2019.

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