ETS: adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata
Approda nella G.U. Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2026 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2026 recante l’”Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro”.
La Legge n. 104/2024 (entrata in vigore il 3 agosto 2024) tra le altre, ha modificato la disciplina di bilancio degli ETS, articolo 13, comms 3, D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, CTS, prevedendo l’introduzione di un nuovo limite dimensionale che ammette per tutti gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori ad euro 60.000, la facoltà di redigere il rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, in forma aggregata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato D.Lgs. con il Decreto in commento è adottato l’allegato modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (Mod. E) da utilizzare per tutti gli enti del Terzo settore, in possesso o meno della personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro.
Come previsto dall’articolo 3 del decreto, le novità si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data del 21 marzo 2026.



