Extraprofitti banche, via libera alla compensazione con i crediti da bonus edilizi
Il contributo straordinario sugli extraprofitti delle banche può essere versato avvalendosi della compensazione in F24, anche con crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020. Le banche possono quindi ottemperare all’adempimento utilizzano i crediti da bonus edilizi acquistati da terzi. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con al risposta ad interpello n. 133/E del 3 luglio 2026.
Fattispecie analizzata
Una società chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 69, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che come noto ha istituito un contributo straordinario sulle riserve delle banche. In particolare si chiede di chiarire:
- se sia possibile utilizzare in compensazione orizzontale i crediti acquistati ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020,
- ai fini del pagamento del contributo straordinario dovuto per affrancare la riserva costituita ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 104/2023.
Tassazione extra profitti bancari
La tassa sugli extraprofitti bancari è stata introdotta dall’art. 26 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. Decreto Asset), convertito con la Legge 9 ottobre 2023 n. 136. L’imposta rileva nell’anno d’imposta 2023, mentre il relativo versamento o la costituzione della riserva rilevano nel 2024.
I chiarimenti applicativi sono intervenuti con la circolare Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2024, n. 4/E.
La normativa citata è stata recentemente integrata dall’art. 1, commi 68–73, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale ha previsto che:
- a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti interessati, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui sopra; tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all’art. 37 del TUB;
- fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028 “la riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, può essere assoggettata a un contributo straordinario. Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.
I chiarimenti delle Entrate
Tanto premesso l’Amministrazione finanziaria chiarisce che:
- il contributo straordinario in analisi va calcolato non sull’ammontare della riserva risultante dal bilancio secondo le scelte contabili del contribuente, ma sulla misura prescritta dalla norma primaria: quella pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria originaria. In sostanza, la base imponibile dell’affrancamento coincide con l’importo minimo richiesto dal legislatore per la costituzione della riserva, indipendentemente da eventuali eccedenze iscritte prudenzialmente in bilancio;
- quanto al versamento, l’Agenzia conferma che il contributo può essere assolto tramite modello F24 e, quindi, anche mediante compensazione con crediti d’imposta acquistati ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, inclusi i bonus edilizi. Ciò, ovviamente, salvo l’operatività delle cause ostative previste dalla disciplina generale della compensazione. Resta fermo l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e il rispetto delle esclusioni in presenza di ruoli superiori alla soglia prevista dall’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.




