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Fattura elettronica, in Gazzetta le nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce le modalità di pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Il provvedimento, in particolare, riformulando l’art. 6, comma 2 , del D.M. 17 giugno 2014, dispone quanto segue:

  1. il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  2. l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
  3. gli interessati potranno pagare l’imposta di bollo:
    a. mediante il servizio presente in un’area riservata del sito dell’Agenzia;
    b. con addebito su conto corrente bancario o postale;
    c. oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
  4. le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in commento.

Si ricorda che con il Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526 (emanato ad integrazione del Provvedimento 30 aprile 2018 e alla luce di quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la privacy 20 dicembre 2018, n. 511), l’Amministrazione fiscale ha precisato che renderà disponibile – ai fini della consultazione e acquisizione (download) – l’intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettuerà la memorizzazione, solo nel caso in cui il soggetto Iva – o un intermediario appositamente delegato – oppure il consumatore finale, abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre:

  1. ai fini della memorizzazione del file xml della fattura da parte dell’Agenzia, è sufficiente che l’adesione sia stata effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente), fermo restando che saranno resi disponibili in consultazione i file xml delle fatture elettroniche esclusivamente a chi abbia effettuato l’adesione al servizio;
  2. i file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio – SdI, di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008).

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