Fatture di fine anno: detrazione da verificare nel modello IVA
In vista dell’approssimarsi della scadenza del 30 aprile 2026 per l’invio della dichiarazione IVA annuale, è essenziale ricontrollare le fatture di fine anno per esercitare correttamente la detrazione dell’IVA a credito, evitando errori che precludono il recupero immediato dell’imposta.
Presupposti per il diritto alla detrazione – Il diritto alla detrazione sorge quando:
- l’imposta è divenuta esigibile (requisito sostanziale);
- il cessionario/committente è in possesso di una fattura regolare ex art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (requisito formale).
La circolare 1/E/2018 chiarisce che il diritto è esercitabile al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui entrambi i requisiti si sono verificati.
Fatture a cavallo d’anno e art. 1 D.P.R. n. 100/1998 – In via ordinaria, l’art. 1 D.P.R. n. 100/1998 consente di includere nella liquidazione del mese “N” anche l’IVA a credito di fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese “N+1”; fa però eccezione il caso delle fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente. Per le operazioni effettuate a dicembre 2025, se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 gennaio 2026, la detrazione non può essere imputata all’ultima liquidazione 2025 ma dovrà confluire in quella di gennaio (o successive) 2026.
Esempio
- Se un servizio è reso e pagato il 29 dicembre 2025 (esigibilità nel 2025) ma la fattura è emessa il 5 gennaio 2026 ed è ricevuta via SdI lo stesso giorno, il prestatore imputa l’IVA a debito a dicembre 2025 (modello IVA 2026), mentre il committente può esercitare la detrazione solo a partire dalle liquidazioni 2026 (modello IVA 2027).
- Se invece la fattura di acquisto relativa a dicembre viene ricevuta entro il 31 dicembre 2025, l’IVA a credito può essere detratta nel 2025 (modello IVA 2026), sia inserendola nell’ultima liquidazione, sia annotandola entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025 (30 aprile 2026), ad esempio in un sezionale dedicato.
Fatture non registrate in tempo, svanisce anche la detrazione IVA
Qualora il contribuente non eserciti il diritto alla detrazione entro il termine della dichiarazione annuale, l’IVA può essere recuperata tramite dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nel caso di IVA 2025, entro il 31 dicembre 2031). La risposta a interpello n. 115/2025 ha evidenziato che la mancata registrazione della fattura può essere letta dall’Amministrazione come rinuncia al diritto di detrazione; per accedere all’integrativa è quindi essenziale che la fattura sia stata comunque annotata nel registro acquisti nei termini, così da configurare un errore emendabile e non una scelta definitiva.



