Fatture elettroniche: scadenza e modalità di versamento dell’imposta di bollo per il 2° trimestre 2025
a scadenza per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2025 è fissata al 30 settembre 2025 per la maggior parte dei contribuenti.
Soggetti obbligati e importo – L’obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che hanno emesso, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, fatture elettroniche soggette a bollo, ossia fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. L’imposta di bollo si applica in misura fissa di 2 euro a fattura in presenza delle condizioni previste dalla normativa.
Modalità di versamento – Il pagamento può avvenire:
- tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la funzionalità di addebito diretto su conto corrente;
- in alternativa, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 2522 e indicando l’anno di riferimento 2025.
Novità e semplificazioni – Dal 2023, una semplificazione normativa permette il versamento cumulativo dell’imposta se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro complessivi: in questo caso, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre 2025 insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre. Tuttavia, se la soglia viene superata, resta l’obbligo di versare entro il 30 settembre.
| Riepilogo scadenze principali | |||
|---|---|---|---|
| Trimestre | Periodo di emissione | Scadenza pagamento | Soglia rinvio |
| 1° trimestre | 01/01–31/03 | 31 maggio/30 settembre | 5.000 € |
| 2° trimestre | 01/04–30/06 | 30 settembre | 5.000 € |
| 3° trimestre | 01/07–30/09 | 30 novembre/1 dicembre | / |
| 4° trimestre | 01/10–31/12 | 28 febbraio (anno dopo) | / |
Ogni contribuente deve verificare tempestivamente l’esatto importo dovuto tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, dove sono resi disponibili i conteggi relativi a ciascun trimestre.
Sanzioni – Il mancato o ritardato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi, con possibilità di regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso.




