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Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per la detrazione Iva rileva la consapevolezza del destinatario

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Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di Iva qualora il Fisco contesti un’ipotesi di fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di:

  1. provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;
  2. dimostrare, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della “sostanziale inesistenza del contraente” (Corte di Cassazione 18 maggio 2018, n. 122589 settembre 2016, n. 17818 e 5 dicembre 2014, n. 25778).

Detto principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 20 giugno 2018, n. 31726, depositata lo scorso 7 dicembre.

Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che:

  1. se l’Amministrazione assolve a tale onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto; a tal fine non rilevano né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (in tal senso si richiama anche Corte di Cassazione 20 aprile 2018, n. 9851);
  2. la Corte di Giustizia Ue individua al centro del sistema il principio della neutralità dell’Iva, che esige, qualora siano rispettati i requisiti sostanziali, che la detrazione dell’imposta pagata a monte sia riconosciuta; da tale principio deriva l’impossibilità di fissare in via astratta e preventiva circostanze che ostino al riconoscimento del diritto di detrazione, esclusa ogni predeterminata e astratta inversione dell’onere della prova (Corte di Giustizia 15 novembre 2017, cause C-374/16 e C-375/16);
  3. l’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario dev’essere ancorato al fatto che quest’ultimo, in base ad elementi obiettivi e specifici (che spetta al Fisco individuare), conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in un’evasione Iva e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza e alla luce della posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare ed afferenti alla sua sfera di azione (così anche Cass. 20 aprile 2018, n. 9851).

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