Finanziamento all’impresa già insolvente: nullità e irripetibilità delle somme
Con l’ordinanza n. 7134 pubblicata il 25 marzo 2026 la Corte di Cassazione ha fissato un principio netto in tema di concessione del credito e stato di insolvenza del cliente: è nullo il contratto di finanziamento stipulato con un’impresa già insolvente quando l’operazione consente di ritardare l’emersione della crisi e di aggravare il dissesto.
Il caso nasce in sede di verifica dello stato passivo: una banca chiedeva l’ammissione di crediti derivanti da due prestiti chirografari concessi poco prima dell’apertura della procedura.
Dall’istruttoria era emerso che la società presentava segnali evidenti di crisi irreversibile e che parte delle somme era stata impiegata per sistemare pregresse esposizioni verso lo stesso istituto.
Secondo i giudici di merito, quelle erogazioni non avevano sostenuto l’attività, ma avevano di fatto prolungato la permanenza sul mercato di un’impresa ormai decotta, con incremento dell’indebitamento complessivo. Da qui il rigetto dell’opposizione.
In Cassazione l’istituto sosteneva che l’eventuale imprudenza nella concessione del credito non comporta automaticamente la nullità del contratto e che occorrerebbe dimostrare uno specifico nesso causale con l’aggravamento del dissesto.
La Corte opera però una distinzione decisiva:
- non ogni finanziamento pregiudizievole per i creditori è nullo,
- lo diventa quando la sua stessa stipulazione realizza la violazione di una norma imperativa, perché si inserisce consapevolmente in una dinamica di ritardo dell’emersione della crisi e di aggravamento del dissesto.
In tale ipotesi trova applicazione l’art. 1418 c.c., con conseguente nullità del contratto.
Il passaggio più rilevante riguarda però gli effetti restitutori.
In linea generale, alla nullità segue la ripetizione delle prestazioni.
Tuttavia, richiamando l’art. 2035 c.c., la Corte afferma che non sono ripetibili le somme quando la prestazione risulta contraria al buon costume, inteso come insieme delle regole di correttezza che presidiano anche i rapporti economici.
L’erogazione di denaro a favore di un’impresa già insolvente, se finalizzata a mantenerla artificialmente operativa aumentando l’esposizione debitoria, rientra in questa categoria.
Il risultato è un doppio effetto per l’istituto di credito: contratto nullo e impossibilità di recuperare quanto erogato.




