Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, la ritenuta di cui al primo comma della norma non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri, sempreché istituiti in Stati o territori white list, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Con la Risposta all’istanza di interpello 18 settembre 2019, n. 385, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:
Si ricorda che con le risposte alle istanze di interpello n. 43 en. 44 del 23 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il regime di non imponibilità di cui al richiamato art. 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora l’investitore estero partecipi, unitamente ad investitori esteri con i medesimi requisiti, in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white listed.
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