Forfetari con compensi a cavallo d’anno: niente deroga al principio di cassa
In virtù delle previsioni di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 192/2024, in materia di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, viene derogato il criterio di cassa per le fatture pagate dal committente sostituto d’imposta negli ultimi giorni dell’anno ma incassate dal professionista a inizio dell’anno successivo.
In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera b) riscrive l’art. 54 TUIR prevedendo che le somme e i valori in genere:
- percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta,
- si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Tale deroga opera dunque nel caso di committenti che agiscono quali sostituti d’imposta dando enfasi alla data di effettuazione della ritenuta.
Così ad esempio, se un cliente che agisce come sostituto d’imposta dunque non un privato, effettua un bonifico a fine 2026, ma il professionista riceve l’accredito a inizio 2027, il compenso va dichiarato da quest’ultimo per il periodo d’imposta 2026.
La data rilevante è quella in cui il sostituto ha l’obbligo di operare la ritenuta.
Questa deroga non si applica a chi aderisce al regime forfetario.
In questo caso rimane valido il principio di cassa stretto: se l’accredito arriva nel 2026, il reddito è del 2026.
Da qui è corretto affermare che:
- in ipotesi di fattura emessa a dicembre anno N, incassata a gennaio anno N+1: il compenso rileva nell’anno N+1, sia ai fini del reddito sia per la soglia 85.000/100.000 euro del regime forfetario;
- se un cliente paga in 2 tranche (acconto dicembre, saldo gennaio), ogni somma si considera nel reddito dell’anno in cui è stata effettivamente incassata.
L’incasso rileva nei seguenti termini a seconda dello strumento di pagamento utilizzato dal committente. Per i pagamenti in contanti naturalmente rileva il momento in cui si riceve materialmente il denaro.
| Bonifico | I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla c.d. “data disponibile”). |
| Assegno | I ricavi si considerano percepiti nel momento in cui avviene la materiale consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente. |
| Carta di credito | I ricavi si considerano percepiti nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta da parte del committente. Alcuni addetti ai lavori danno enfasi alla data in cui la somma è effettivamente disponibile sul conto (data di accredito). Stessa cosa dicasi per i pagamenti tramite carta di debito (bancomat). |



