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Forfetari e bonus fiscali: quando è possibile superare il limite dell’imposta sostitutiva

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Come ogni anno, in sede di predisposizione dei modelli Redditi PF torna di attualità il nodo della fruibilità delle deduzioni e delle detrazioni IRPEF da parte di imprenditori individuali e lavoratori autonomi in regime forfetario (Legge n. 190/2014). Vediamo insieme principi generali e ultimi chiarimenti di prassi sul tema.

Il principio di base

Come noto, nel regime forfetario le ordinarie detrazioni IRPEF spesso non sono utilizzabili, perché il contribuente paga un’imposta sostitutiva e non l’IRPEF ordinaria. Pertanto, in assenza di altri redditi soggetti ad IRPEF, ad esempio:

  • lavoro dipendente sotto la soglia “critica” per il mantenimento del regime di 30.000/35.000 euro,
  • oppure locazioni immobiliari soggette ad IRPEF,
  • il contribuente forfetario risulta inevitabilmente “incapiente”.

Alternative alla detrazione

In deroga al principio generale sopra citato, tuttavia:

  • quando una norma prevede un’agevolazione “alternativa” alla detrazione,
  • come la trasformazione della quota non fruita in credito d’imposta,
  • anche il forfetario può accedere al beneficio fiscale.

È il caso, ad esempio, degli investimenti in start-up e PMI innovative. L’Agenzia delle Entrate ha infatti recentemente chiarito che il forfetario, pur non potendo usare la detrazione IRPEF, può fruire del credito d’imposta sostitutivo previsto proprio per superare i casi di incapienza.

Si evidenzia che l’art. 2 della Legge n. 162/2024 che disciplina tali detrazioni:

  • non introduce alcuna limitazione soggettiva,
  • la finalità della norma è proprio quella di consentire il recupero del beneficio fiscale anche in caso di incapienza IRPEF (risposta ad interpello n. 29/E del 10 febbraio 2026).

La possibilità di trasformare l’eventuale detrazione spettante in un credito d’imposta per l’eccedenza non utilizzata, viene subordinata dal legislatore esclusivamente alla condizione che il contribuente (che ha effettuato gli investimenti in start-up e PMI innovative ammissibili ai fini della detrazione in esame) risulti incapiente rispetto all’imposta (IRPEF) lorda dovuta per la quale detrazione può essere utilizzata.

Rilevanza del reddito forfetario

Infine, si ricorda che il reddito assoggettato a regime forfetario conta comunque ai fini della verifica dei requisiti reddituali per deduzioni, detrazioni e altri benefici, fiscali e non fiscali.

In particolare, il reddito soggetto a imposta sostitutiva del 5/15%:

  • concorre alla determinazione dei limiti di reddito per i familiari fiscalmente a carico (art. 12, comma 2, TUIR);
  • è rilevante per il computo delle detrazioni per tipologia reddituale (art. 13 TUIR);
  • incide sulla determinazione del reddito complessivo che, superata la soglia di 75.000 euro, comporta il nuovo riordino degli oneri detraibili (art. 16-ter TUIR, applicabile dal 1° gennaio 2025). Stesso discorso per la “vecchia” soglia di 120.000 euro e conseguente riduzione proporzionale, sino ad azzerarsi, degli oneri in caso di reddito pari a 240.000 euro.

In definitiva, quindi, il forfetario può essere escluso o ammesso a certe agevolazioni in base al proprio reddito, anche se quel reddito è tassato con imposta sostitutiva.

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